Il Decreto 20/2023 entrato in vigore l’11 marzo scorso, ha introdotto delle novità in materia di immigrazione tra cui, la più rilevante, l’abrogazione della protezione speciale nei due casi previsti all’art. 19, co. 1.1 del Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico Immigrazione).
Nello specifico viene eliminata la previsione, che era stata introdotta nel 2020, che permetteva il riconoscimento di un permesso di soggiorno nelle ipotesi in cui l’allontanamento del cittadino straniero comportasse una violazione della vita privata e familiare.
La valutazione ai fini del riconoscimento della protezione speciale ai sensi di questo articolo veniva condotta secondo una valutazione che tenesse conto del grado di integrazione in Italia, dei legami familiari, sociali e culturali nel proprio Paese di origine e della durata del soggiorno in Italia.
Con il nuovo decreto legge non sarà possibile richiedere tale permesso.
Come precisato anche con Circolare del 13.03 sono però “salve” le domande che siano state presentate prima del 13.03.2023 o per le quali la Questura competente abbia già inviato invito a presentarsi per la formalizzazione.
I permessi per protezione speciale che invece siano già stati rilasciati potranno essere rinnovati una sola volta e per la durata di un anno. Dopo la scadenza dovranno essere eventualmente convertiti in altro titolo, ad esempio per motivi di lavoro.