ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI CORIGLIANO. CON SENTENZA DEL TAR SI CHIUDE UNA INTRICATA VICENDA

La revoca del bando di gara ad opera del comune è leggittima

Si chiude, con una sentenza del TAR dai contenuti importanti, un’altra intricata vicenda amministrativa ereditata dagli enti estinti che, fino a pochi mesi fa, ha rallentato ed ostacolato il percorso di ristrutturazione della macchina amministrativa e dei servizi comunali messa in atto, fin dal proprio insediamento, dall’Amministrazione. L’oggetto era la gara per l’affidamento del sevizio di illuminazione votiva nel cimitero di Corigliano.
La Sezione Prima del TAR per la Calabria, infatti, ha rigettato il ricorso presentato dalla Società I.L.V.C. “Impianti Elettrici” S.r.l., operante da anni nel cimitero di Corigliano, contro il Comune di Corigliano Rossano, col quale si chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 248 del 2022, adottata dal dirigente del Settore Ambiente comunale, relativa alla revoca del bando di gara per l’“Affidamento del servizio di “Illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale”.
La determina di revoca è stata adottata in attuazione delle delibere delle Giunta Comunale, aventi la natura di atti di indirizzo, di riorganizzare su tutto il territorio del nuovo Comune unico di Corigliano-Rossano le modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali, con la decisione di “internalizzare” gli stessi servizi.
Sottolinea il TAR, nel rigettare uno dei motivi del ricorso «che la decisione di revocare il bando di gara, a seguito della decisione di internalizzare un servizio, produce verosimilmente un risparmio di spesa, vale a dire variazioni migliorative dei relativi capitoli di bilancio in termini di minori uscite». 
Più nel dettaglio, i giudici hanno respinto il ricorso in maniera esplicita nella parte che riguardava le contestazioni delle delibere di giunta: «che le deliberazioni contestate abbiano fatto seguito alla fusione dei Comuni di Corigliano e di Rossano (oggi Corigliano-Rossano) a seguito della quale, la Giunta comunale con propri atti di indirizzo ha deciso di internalizzare il servizio di illuminazione votiva cimiteriale [..] anche al fine di centralizzare i profili di censimento e pianificazione, ed ha dato mandato in tal senso al Dirigente responsabile il quale ha, con propria determinazione, proceduto alla revoca del bando della gara indetta fin dall’anno 2018».
Scrive il TAR. “E TANTO BASTA, ad avviso del Collegio, per ritenere integrati i presupposti normativamente previsti per l’esercizio del potere di revoca [..] stante peraltro il compito intestato al Comune, nell’esercizio della funzione amministrativa, e nel rispetto del principio di proporzionalità, di derivazione europea, di adottare provvedimenti idonei a curare gli interessi di tutta la comunità locale (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 267/2000)
«La sentenza del TAR conferma la correttezza del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale – commenta l’assessore allAmbiente Damiano Viteritti – nel disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, poiché sussistevano concreti motivi di interesse pubblico da rendere inopportuna la prosecuzione della gara, e che nel raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato la scelta amministrativa di revocare il bando di gara è risultata legittima. In ogni caso, questa sentenza è in linea con il processo di regolarizzazione di tutte le posizioni all’interno e all’esterno del cimitero ove finalmente l’inclinazione è categoricamente quella del rispetto delle regole».
«Un’altra vicenda intricata che andiamo a chiudere – conclude il sindaco Flavio Stasi – nel percorso di riorganizzazione e riordino dei servizi comunali ed in particolare dei servizi cimiteriali, per i quali abbiamo dato un forte impulso verso la progressiva internalizzazione. Questa della illuminazione votiva del nostro cimitero di Corigliano era una delle questioni per le quali andava fatta chiarezza, e questa sentenza credo scriva la parola fine, dandoci la possibilità di proseguire con la riorganizzazione di un servizio molto caro a tutti i cittadini».

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